Sono beni culturali "gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico" e quelli "appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante".
I documenti conservati negli Archivi di Stato "sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato,[...] relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data" e "di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale [...], che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine é di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare".
Presso gli Archivi di Stato "sono istituite Commissioni di sorveglianza, [...] con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti, di curare i versamenti, di identificare gli atti di natura riservata".
"Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio".
Elenco fondi in ordine alfabetico